Fallimento Banca Marche: società di revisione condannata a risarcire risparmiatore
Con una recentissima sentenza del 20 febbraio 2019 il Tribunale di Ancona apre a un nuovo filone di cause di risarcimento del danno nella vicenda dei crack bancari italiani, condannando Price Waterhouse Cooper, società di revisione di Banca delle Marche S.p.A. ante fallimento, al risarcimento del danno subito per la perdita di valore dell’investimento azionario nella banca stessa da parte di un risparmiatore/azionista, che aveva sottoscritto, su invito della Banca, n. 348.664 azioni ordinarie, al prezzo di Euro 0,85 ciascuna, nel 2012, vale a dire qualche mese prima che la Banca d’Italia sciogliesse gli organi amministrativi e di controllo interni della Banca sottoponendo la stessa ad amministrazione straordinaria, con conseguente totale perdita di valore delle azioni ordinarie dell’Istituto.
L’azionista citato ha infatti promosso una causa di risarcimento mirando proprio ad ottenere una pronuncia di condanna contro la società di revisione che, a parere suo – e del Tribunale di Ancona che ne ha accolto le tesi – avrebbe certificato malamente una situazione finanziaria della banca non corrispondente alla realtà, con ciò ritenendola responsabile (o, meglio, corresponsabile) dello sfortunato investimento del risparmiatore, che a seguito del default della Banca si è visto azzerato il valore delle azioni.
Si tratta di una pronuncia certamente significativa, destinata ad essere citata in innumerevoli altri giudizi analoghi (probabilmente anche nell’ambito di azioni promosse o da avviare per vicende analoghe che hanno coinvolto altri Istituti di Credito falliti) e che, soprattutto se ripresa da successive sentenze, segnerà un precedente importante che farà da spartiacque nella lotta giudiziaria fra risparmiatori traditi e banche fallite: per la prima volta, infatti, viene condannata a risarcire il danno la società di revisione scelta dalla Banca per certificare i propri bilanci, e considerato che fattispecie simili potrebbero (quantomeno astrattamente) essersi verificate anche negli altri casi di crack bancari cui abbiamo recentemente assistito in Italia, ci si attende un significativo contenzioso sul punto.
Interessante, in particolare, un principio fatto proprio ed enunciato dal Tribunale di Ancona che, pur riconoscendo delle zone d’ombra nelle attività di vigilanza di Banca d’Italia e CONSOB, ha rilevato che le attività di vigilanza esercitate da tali istituzioni non mirano a tutelare specifici interessi individuali, ma l’interesse pubblico al corretto andamento del mercato, pertanto tale interesse fuoriesce dalla sfera “civilistica” a tutto vantaggio ed esclusiva della giustizia amministrativa. Al contrario, rientra nella sfera “civilistica” quell’attività della società di revisione ritenuta non correttamente esercitata dal citato Tribunale, che ha nel contempo rilevato come tale non adeguata attività di revisione e certificazione del bilancio abbia causato al risparmiatore attore il danno che PWC è stata poi condannata a risarcire.